L’insegnante può tornare a casa se i suoi alunni non sono entrati a scuola ?




Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Pertanto se una classe non entra a scuola,  l’insegnante dopo aver fatto passare la prima ora e parte della seconda può tornarsene a casa, nel caso in cui non sia chiamato a fare sostituzioni di colleghi assenti. A tal proposito è utile ricordare un articolo di Italia Oggi dove si scrive. “ l’articolo 1256 del codice civile stabilisce che quando, come in questo caso, l’obbligazione diventa impossibile, il debitore è liberato dall’obbligazione, salvo che tale obbligazione non risulti possibile almeno parzialmente. Nel qual caso l’adempimento della parte di obbligazione ancora possibile rimane comunque obbligatorio. Conseguentemente, se nella scuola di servizio non insorgono necessità di sostituzione di altri docenti, l’insegnante interessato non è tenuto a rimanere a scuola. Giova ricordare, peraltro, che la prestazione di insegnamento (che comprende l’insegnamento in senso stretto e la vigilanza) è infungibile e, dunque, non può essere sostituita da prestazioni diverse quali, per esempio, quelle collegate alle attività funzionali all’insegnamento “.


Aldo Domenico Ficara