Il Consiglio di Stato, con decreto
cautelare d’urgenza n. 4759/2017 del 06/11/2017, apre finalmente, al personale
educativo, le porte della Scuola Primaria disponendo il passaggio in ruolo con
riserva, agli educatori in possesso della sola abilitazione conseguita previo
concorso ordinario. Dal momento che Il CCNI mobilità del 2017 ha escluso tale
facoltà, un gruppo di docenti educatori per il tramite dello studio legale
Bonetti - Delia ha impugnato il contratto prima innanzi al Tar Lazio, poi
davanti al Consiglio di Stato che col suddetto provvedimento ha accolto le
istanze rappresentate, dando vita così ad una nuova stagione: il passaggio in
ruolo sulla Scuola Primaria.
Il Decreto
cautelare n.4759/17 oltre a porsi sulle medesime frequenze degli altri
provvedimenti avutisi nel corso degli ultimi anni (ricordiamo le sentenze
7721/14 e 7787/2016 che hanno disposto, rispettivamente, ammissione al TFA
sostegno e Bonus docenti anche per gli istitutori) si spinge anche oltre, dal
momento che “ammette con riserva gli istanti a partecipare alle procedure di
mobilità per il passaggio in ruolo nella scuola primaria” . Per tale motivo diversi ATP sono già al
lavoro per notificare quanto prima ai vari ricorrenti il punteggio spettante e
stabilire la sede in cui prenderanno servizio, anche al fine di consentire loro
l’espletamento dell’ anno di prova e formazione ,secondo quanto dispone la
legge 107/15 e gli artt. 437-440 del T.U. 297/94. E’ opportuno ricordare che il
Personale Educativo è equiparato ai docenti della Scuola Primaria con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121) e dalla Corte
dei Conti (decreto n. 58 del 12/11/1992). Non è un caso, infatti, che esista la
classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 «Pedagogia
e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n.
399.
E’ auspicabile che il MIUR e le OO.SS., in occasione del rinnovo
contrattuale sulla mobilità ordinaria per l’A.s. 2018/2019, anche al fine di
evitare inutili e dispendiosi contenziosi recepiscano definitivamente le
istanze suffragate dagli ultimi precedenti giurisdizionali e sanciscano, una
volta per tutte, l’equiparazione spesso negata, anche in vista dell’imminente
riformulazione della normativa relativa ai convitti nazionali e al personale
educativo.
Marco Bencivenga