Dalle pagine de La Tecnica della Scuola
Lucio Ficara si sofferma sull’art. 8 del DM 206/2017 ( che entrerà in vigore
dal prossimo 13 gennaio 2018 ), ovvero della mancata accettazione dell’esito
della visita fiscale, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita
fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il
dissenso seduta stante.
Nell’articolo si scrive: “ Il medico annota sul verbale il manifestato
dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita
lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa
tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale “.
Aldo Domenico Ficara