L'insegnante deve poter registrare sul registro
elettronico voti e assenze dei propri studenti in tempo reale. Infatti, la legge penale impone al pubblico ufficiale
di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza. La pratica
molto diffusa di firmare il registro elettronico a casa in tempi successivi dalla presenza in
classe è illegittima anche davanti ad una delibera collegiale.
A tal riguardo
in un articolo di Orizzonte Scuola si scrive: “ Ad essere in difetto è sempre
l’insegnante, anche quando i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti
dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro
elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della
connessione a internet “.