L’insegnante che prende i 3 giorni di 104 per finalità diverse dall’assistenza al disabile va licenziato
La legge n. 104/92 all’articolo 33 comma
3 (successivamente modificata dalla legge n. 53/2000, a sua volta chiarita
dalla circolare dell’INPS n. 133/2000, e dalla legge n. 183/2000) riconosce ai lavoratori
dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di 3 giorni di permesso
al mese, per assistere il familiare disabile in situazione di gravità. Ora nel
caso in cui un insegnante chieda un giorno di permesso ai sensi della suddetta
legge e ne usufruisca totalmente ( o anche parzialmente ) per tutt’altra cosa è
giusto che l’amministrazione prenda tutti i provvedimenti del caso,
licenziamento compreso.
A tal riguardo esistono precedenti ( anno 2015 ) dove la
Corte di Cassazione respinse il ricorso di un lavoratore contro il provvedimento
di licenziamento, sostenendo che lo stesso si era servito di una parte del
permesso (legge n. 104/92 all’articolo 33 comma 3 ) per finalità diverse da
quelle per cui era stato richiesto.