Foto minori
sul web, un post ministeriale contraddice le indicazioni di alcuni esperti. Mi
auguro che le decisioni dei DPO, riescano a coniugare la prudenza con
l'esigenza di documentare le attività di un Istituto.
Foto minori sul web, la foto contradditoria del Miur
Sul sito del Miur
è comparso un post " Terremoto, via libera al potenziamento dell'organico
delle scuole nelle aree colpite" E fin qui nulla di strano.
Colpisce la
foto dove sono ripresi tre minori in primo piano (l'immagine da me postata
"nasconde" i visi). Questa contraddice l'indicazione di alcuni
autorevoli esperti come A.
Armone che basandosi sul Decreto 196/2003 articolo 19
comma 2 ("La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o
a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”)
sostiene la tesi che l'istituzione non è obbligata a pubblicare immagini o
video sul sito web istituzionale. In altri termini: se non è obbligatorio,
perché rischiare?
Una tesi, spesso contraddetta
Personalmente non condivido la posizione. Se fosse
universalmente condivisa la tesi, non si comprendono interventi come
il "Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori
(Principi generali e caso specifico delle scuole), che il Gruppo di lavoro
Articolo 29 ( Gruppo dei Garanti europei) per la protezione dei dati ha adottato l’11 febbraio 2009"
Cap. 2 "Vita scolastica" lettera e. Si legge "Spesso le
scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o
Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. Si
deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le
finalità perseguite . I minori e i loro rappresentanti devono
essere informati della pubblicazione ( il grassetto è del sottoscritto).
Se
la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità
è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o
del minore, se è già maturo).
Un altro contributo che sostiene la tesi della pubblicazione, dietro consenso del genitore, è di M. Monteleone
Un altro contributo che sostiene la tesi della pubblicazione, dietro consenso del genitore, è di M. Monteleone
Un augurio, una speranza
Questa è la situazione. A breve avremo il responso,
attraverso le prescrizioni dei diversi DPO ( responsabile del trattamento dei
dati personali) nominati dalle singole scuole o da reti.
Mi augurio che prevalga la soluzione che coniughi la dovuta prudenza con le esigenze di documentazione delle attività. Del resto è richiesto anche dal Miur. Penso ai Pon e soprattutto a quello relativo alla "Creatività e cittadinanza digitale", caratterizzato richiesta (non opzionale) di inserire un modulo sul cyberbullismo che richiederà "corti" realizzati e dai ragazzi-attori.
Mi augurio che prevalga la soluzione che coniughi la dovuta prudenza con le esigenze di documentazione delle attività. Del resto è richiesto anche dal Miur. Penso ai Pon e soprattutto a quello relativo alla "Creatività e cittadinanza digitale", caratterizzato richiesta (non opzionale) di inserire un modulo sul cyberbullismo che richiederà "corti" realizzati e dai ragazzi-attori.
Caratteristiche della liberatoria
Quali caratteristiche deve avere la liberatoria,
attraverso la quale si ottiene da entrambi i genitori (in caso di un
minorenne) il consenso al trattamento del dato personale?
Innanzitutto deve caratterizzarsi per la "prudenza e cautela", criteri espressi dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale. La richiesta di consenso deve essere comprensibile, semplice, chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di "documentare le attività formative" ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di "area riservata" con password, come indicato dal documento del gruppo dei garanti europei o la pagina social in modalità di gruppo chiuso) e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo “si perde” nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.
Innanzitutto deve caratterizzarsi per la "prudenza e cautela", criteri espressi dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale. La richiesta di consenso deve essere comprensibile, semplice, chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di "documentare le attività formative" ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di "area riservata" con password, come indicato dal documento del gruppo dei garanti europei o la pagina social in modalità di gruppo chiuso) e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo “si perde” nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.
Gianfranco
Scialpi