La somministrazione di un farmaco a
scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla definizione di uno
specifico Piano Terapeutico , predisposto dalla scuola in collaborazione con i
Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o
dei Medici di Medicina Generale, con l’indicazione di criteri e modalità di
erogazione.
La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di
personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come
un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo
sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene
nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità
di somministrazione e di conservazione del farmaco.
Qualora, invece, la
somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o
laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al
riguardo spetta all’AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a
garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico. Per
attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria:
1.
Richiesta
della Famiglia;
2.
Certificazione
medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o
da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo
stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da
assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se
possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi come
un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo
sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene
nella somministrazione.