Da un articolo pubblicato su OrizzonteScuola si legge: “ Gli esponenti intendono fornire il proprio contributo agli
inquirenti nell’accertamento della verità, anche per il tramite
dell’espletamento di attività investigativa difensiva, e desiderano estendere a
quanti si trovano nella stessa posizione la possibilità di costituire voce
unica e condivisa “. A tal riguardo si ricorda che a seguito dell’entrata in
vigore della legge numero 397/2000, anche il difensore ha la facoltà di svolgere
investigazioni nel corso delle indagini al fine di "ricercare ed
individuare elementi di prova a favore del proprio assistito" (art. 327
bis c.p.p.).
Tale facoltà è acquisita sin dal momento dell'incarico
professionale. Il
difensore può acquisire notizie, attraverso un colloquio non documentato, dalle
persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa o chiedere a queste di rendere una dichiarazione scritta o di
fornire informazioni da documentare ai sensi dell'articolo 391-ter del codice
di procedura penale.