Sono sempre più le scuole e gli asili
che aprono siti internet o pagine sui social network e non è raro che, in
questi spazi, vengano pubblicate foto o video che ritraggono gli alunni
minorenni. La legge prevede dei limiti ben precisi e riconosce strumenti di
tutela in caso di violazioni della privacy dei minori. Le scuole possono
pubblicare foto o video che ritraggono gli alunni minorenni solo se vi è stato
il previo consenso scritto da parte dei genitori. In particolare
La
pubblicazione su internet, previo consenso espresso dei genitori, è permessa
soltanto attraverso le pagine del sito istituzionale della scuola. Non è mai
permessa invece, anche se è stato prestato il consenso, la pubblicazione sui
social network (es. Facebook, Twitter ecc.). Pertanto possiamo considerare
alcuni paletti di legge irremovibili:
·
le
immagini degli studenti costituiscono dati personali;
·
la
comunicazione di immagini deve seguire il dettato normativo dell’art. 19 del
Codice.
Ciò significa che deve essere prevista da norme di legge o regolamento
o, in mancanza, essere necessaria alla realizzazione delle finalità
istituzionali;
·
la
diffusione deve, parimenti, attenersi al successivo comma dello stesso articolo
19, va a dire deve essere prevista esplicitamente da una norma di legge: “La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
Con l’entrata in vigore del Regolamento
UE 2016/679 lo scenario normativo è mutato e si è arricchito di nuove
disposizioni, in particolare meritano attenzione:
Il Considerando n. 51 specifica che: “Il
trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento
di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella
definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un
dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o
l’autenticazione di una persona fisica”