Definizione
di dirigente per la sicurezza
Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 il dirigente è definito come: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Dalla definizione riportata sopra si
evince che il dirigente può avere obblighi di natura organizzativa e
gestionale; comunque, anche tenendo conto dell'effettività delle sue funzioni e
responsabilità, è opportuno che il dirigente per la sicurezza sia formalmente
delegato dal datore di lavoro.
Tale delega, in base al dettato Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve avere le seguenti caratteristiche:
·
che
risulti da atto scritto recante data certa;
·
che
il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
·
che
attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
·
che
attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
·
che
sia accettata dal delegato per iscritto;
Definizione
di preposto
Il D.Lgs. 81/08 ci ha consegnato due
anni or sono una definizione della figura di preposto, mancante nella
legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tale
soggetto. Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
Aldo Domenico Ficara