Ogni scuola è
tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti al fine di evitare che l'allievo procuri danno
a se stesso (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle
pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per
eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile
antistante l'edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove viene
consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli
alunni (Cass. n. 22752/2013).
La responsabilità del Ministero dell'istruzione o
dell'ente gestore di una scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni
subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale
scolastico, è duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento
dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non
recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003).