Si ricorda che in Italia la blasfemia
era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni
«concernenti la polizia dei costumi».
La formulazione originaria (del 1930)
dell’articolo 724 del codice penale puniva solo l’offesa alla religione
cattolica. Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte Costituzionale
si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni
credo religioso, non più solo a quella venerata nella religione cattolica.
Attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo
stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205.
La versione attuale
(vigente) dell’articolo 724 (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i
defunti”) è la seguente: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o
parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 51 a euro 309. […] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi
pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.