Riportiamo una petizione di Modifica 81 che CHIEDE AL MINISTRO PER L’ISTRUZIONE di farsi garante della emanazione di una norma che costituisca, per il periodo definito “emergenza sanitaria nazionale” UNO SCUDO PENALE per i Dirigenti scolastici:
I Dirigenti scolastici, ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono individuati “datori di lavoro” sui quali grava la responsabilità di predisporre il Servizio di prevenzione e protezione della scuola, valutare i rischi ed attuare misure di prevenzione e contenimento del rischio.
L’emergenza Covid-19 aggrava la posizione di responsabilità ed espone i dirigenti ad elevato rischio di denunce penali.
L’assenza di linee guida nazionali e di protocolli per la sicurezza per le variegate specificità del comparto scuola contenenti istruzioni dettagliate circa le misure di prevenzione e contenimento, la mancanza di risorse umane per far fronte a nuove esigenze di vigilanza, la mancanza di risorse economiche per effettuare la sanificazione degli ambienti e l’acquisto dei DPI preoccupano la categoria dei dirigenti scolastici.
L’emergenza sanitaria vige dal 31 gennaio al 31 luglio. L’attività scolastica in presenza è stata sospesa a partire dal 5 marzo, proseguendo l’attività amministrativa in modalità agile e quella didattica in modalità a distanza.
I Dirigenti non si sottraggono al loro dovere di servizio allo Stato e comprendono la necessità di realizzare un rientro alla “normalità”, prevedendo l’erogazione del servizio scolastico in presenza per ragioni di coerenza con la riapertura delle attività nei diversi settori ed una ripresa della produttività del Paese. Ma per garantire la piena operatività e la sperimentazione di nuove modalità organizzative, non allineate con il complesso sistema delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro e prevenzione sui luoghi di lavoro, è necessario tutelare proprio i Dirigenti scolastici, sui quali grava il peso di una norma incompleta, carente, che li espone ad ogni forma di contestazione pur nella diligenza estrema. Avere sulla testa la spada di Damocle del procedimento penale non permette ai dirigenti di esercitare serenamente il proprio ruolo e funzione!
Nell’imminenza di realizzazione degli Esami per la Secondaria di 2 grado, che determinerà un rientro massivo di studenti e personale nelle scuole, i Dirigenti scolastici. sono estremamente preoccupati perché non hanno strumenti per garantire la tutela della salute dei loro studenti, dei docenti, del personale, dei terzi e di loro stessi.
Per tali ragioni I IDIRIGENTI SCOLASTICI CHIEDONO AL MINISTRO PER L’ISTRUZIONE di farsi garante della emanazione di una norma che costituisca, per il periodo definito “emergenza sanitaria nazionale” UNO SCUDO PENALE:
1) Emanazione urgente di Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio scolastico durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19, rivolta in particolare ai Dirigenti scolastici, ai Direttori dei servizi amministrativi, ai Tecnici Ar02, nonché alle figure di consulenza del SPP Servizio di Prevenzione e Protezione.
2)
Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le istituzioni scolastiche non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:
a) condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio nazionale di Istruzione in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o del dipendente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione;
Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera b) vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
3) Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave.
La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere.
4) Sulle Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione Durante l'emergenza COVID-19
a. le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli art.18 e 19 del D.Lgs,81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto e adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P..
b. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma a, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità.
c. Ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui ai commi 'a' e 'b', l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.
5) Istituzione presso gli U.S.R. di apposite 'Commissioni tecnico ispettive' che di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R. (Uffici Scolastici Regionali), definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l’adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID19.