Riportiamo la nota dell’INAIL sulla
responsabilità civile e penale
del Dirigente scolastico per le infezioni da Covid-19
" In riferimento al dibattito in corso sui
profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni
da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal
riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente
l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di
lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per
la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento
della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia
rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Queste
responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del
dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da
quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative
Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non
assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la
vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché
dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.
E neanche in sede
civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del
riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto
che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver
causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità
delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui
luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in
relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile
la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro ".
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