Maturità 2020: l’autocertificazione non può essere obbligatoria. Gli insegnanti si tutelino legalmente
Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, per quanto si legge nel documento
tecnico, i docenti dovranno dichiarare all’atto della convocazione, quindi il
15 giugno:
·
di
non avere febbre a 37.5 gradi nel giorno di insediamento della commissione e
nei tre giorni precedenti
·
di
non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
·
di
non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Però esiste un però. Infatti, l'Art. 495
cp comma 1 prevede "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona è punito con la reclusione da uno a sei anni".
E' noto che la popolazione non è stata
(e tutt'ora non è) sottoposta ad uno screening sanitario completo di
accertamento del contagio in quanto l'analisi medica diretta ad accertare il
contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già presenti
nell'organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente.
Pertanto,
fatte pochissime eccezioni localizzate, la maggior parte della Popolazione
italiana non è stata sottoposta a verifica delle proprie condizioni di salute ed
anzi parte della Popolazione (soprattutto in considerazione della sintomaticità
che spesso il virus COVID-19 comporta) potrebbe essere affetta dalla malattia e
non saperlo.
Sebbene questo dato sia a tutti noto e
non contestato, a chi circola e viene sottoposto al controllo, si chiede di
dichiarare sotto la propria responsabilità ad un Pubblico Ufficiale di non
essere risultati positivi al COVID-19, rilasciando quindi una dichiarazione
spontanea che - in assenza di alcuna verifica di natura sanitaria - rischia di
indurre il dichiarante a violare l'art. 495 cp comma 1 che prevede come
sanzione la reclusione "da uno a sei anni".