Nell’articolo 88 del Decreto Rilancio si
parla di “sorveglianza sanitaria eccezionale” In questo articolo si fa
riferimento ai lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in
ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità.”
L’individuazione dei lavoratori “fragili” potrà essere effettuata
anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico
competente o ai servizi ASL. Per questi lavoratori, la cui condizione dovrà
essere accertata e certificata, sarà possibile non partecipare agli esami. Il
personale sarà considerato “momentaneamente inidoneo”.