Con la sentenza 7262 del 2008, il Tar
del Lazio ha così spiegato i casi in cui è possibile presentare ricorso in caso
di bocciatura all'esame di maturità: "Le valutazioni sulla preparazione
degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non
sindacabili nel merito, se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità
nel procedimento.
Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da
Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale
della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo
qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su
riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero
irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei
fatti, per manifeste contraddizioni, per disparità di trattamento tra candidati
ovvero, ancora, per illogicità manifesta".