L'assegnazione provvisoria ha la
finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola
di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di
ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla
residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o
convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano
esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.
L’insegnante che ha ottenuto a fine
giugno il trasferimento in un'altra scuola richiesta potrà chiedere assegnazione
provvisoria rispettando le seguenti 4 regole:
1.
non
potrà chiedere assegnazione provvisoria nel comune di titolarità
2.
non
potrà chiedere assegnazione provvisoria su posto comune se è nel vincolo
quinquennale sul sostegno
3.
non
potrà chiedere assegnazione provvisoria in altra classe di concorso se non
possiede la specifica abilitazione
4.
non
potrà chiedere assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione se non ha
ancora superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza