Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque
individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle
patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in
caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di
esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori
fragili” -
il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale,
a richiesta del lavoratore interessato:
a)
attraverso
il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D.Lgs
b)
attraverso
un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c)
attraverso
la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri
medici del lavoro.