Durante la primavera 2020, quando tutto il territorio nazionale è stato interessato da misure restrittive della mobilità portando a un temporaneo “confinamento domestico” dell’istruzione, si è cominciato a parlare di DAD (didattica a distanza), come si legge in questo breve estratto del decreto n. 22 dell’8 aprile 2020: “ A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. aprile 2020, n. 22 (convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3) chiarisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione con l’obbligo di attivare la didattica a distanza attraverso l’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività “.
La DAD, nata come strumento di emergenza
in un periodo di sospensione improvvisa delle attività scolastiche, senza avere
dei confini teorici e pratici così chiari, è stata più recentemente affiancata
dalla DDI. La DDI (didattica digitale integrata) – acronimo emerso nell’estate
2020 – è intesa non come sostitutiva, bensì come complementare alla didattica
in presenza; è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti che, iniziato l’anno
scolastico in classe, si trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di
mobilità, oppure vivano l’esperienza della quarantena. La DDI si propone cioè
di integrare e supportare la didattica quotidiana, il cui obiettivo primo è
l’erogazione in presenza. Leggendo le Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7
agosto 2020, cogliamo che la Didattica digitale integrata si configura come
strumento utile per:
·
gli
approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
·
la
personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
·
lo
sviluppo di competenze disciplinari e personali;
·
il
miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento;
·
la
rispondenza a esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità,
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Le attività della DDI, come suggeriscono
le Linee Guida, devono offrire agli studenti una combinazione adeguata di
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare
l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti
momenti di pausa. Potrà dunque essere costruita, fissandone i criteri e gli
elementi organizzativi in Collegio Docenti, intorno a:
·
attività
sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e
il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la
verifica orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti
monitorati in tempo reale;
·
attività
asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio
di strumenti digitali, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante, visione di videolezioni, elaborazione di materiale
digitale, individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio
del docente di riferimento).