Il gruppo “ Ridateci il 2013 “ punta a quota 50mila adesioni per la presentazione di una legge di iniziativa popolare
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Art. 71 Cost.
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un
progetto redatto in articoli.
Il popolo può esercitare l’iniziativa
delle leggi “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di
un progetto redatto in articoli”.
Questo potere riconosciuto ai cittadini
di dare avvio al procedimento legislativo è un istituto di “democrazia
diretta”. Nella prassi si è rivelato però un potere limitato che non garantisce
ai presentatori l’esame parlamentare della loro proposta. Gli organi
parlamentari, infatti, non hanno l’obbligo di pronunciarsi sulle proposte di
iniziativa popolare e neanche esistono meccanismi che garantiscano forme
significative di priorità procedurale. L’unica garanzia di esame è data dai
regolamenti parlamentari. In particolare l'art. 74, Reg. Sen. impone alle
competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa
popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento; mentre
l'art. 24, Reg. Cam. si limita a riservare una parte del tempo disponibile
all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea. Per quanto riguarda il
contenuto dei progetti di legge di iniziativa popolare, non si prevedono limiti
di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia
costituzionale.
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