1999: L'inizio della autonomia scolastica e l'abrogazione di offesa a pubblico ufficiale determinarono la fine dell'autorevolezza degli insegnanti in classe
“Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone”. Questo è il dispositivo dell'art. 341 Codice Penale, articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205. Sempre il 1999 è l'anno in cui inizia l’autonomia scolastica con tutte le conseguenze comportamentali che da anni gli insegnanti devono subire. Infatti il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) ai primi 2 punti dice:
1.
Le
istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono
alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli
enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo
il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi
nazionali del sistema di istruzione.
2.
L'autonomia
delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del
sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo
di insegnamento e di apprendimento.
2.