L’importo della tredicesima corrisponde ad 1/12 della retribuzione lorda annuale e deve essere calcolato sugli effettivi mesi di lavoro effettuati, l’importo quindi matura durante l’intero corso dell’anno lavorativo del dipendente, ci sono alcuni eventi che concorrono al calcolo dell’importo mentre altri no, di seguito vediamo nel dettaglio quali sono quelli che concorrono anche quando il lavoratore non assolve alle mansioni lavorative:
L’importo viene maturato quando il dipendente è in:
- ferie;
- malattia;
- infortunio;
- maternità (nei limiti temporali di conservazione del posto. Matura la parte solo a carico del datore di lavoro, non viene conteggiata la parte a carico degli enti preposti);
- congedo Matrimoniale;
- cassa Integrazione;
- riposo giornaliero per allattamento.
L’importo, invece, non viene maturato quando il dipendente:
- svolge lavoro straordinario (diurno e notturno);
- percepisce indennità per ferie non godute;
- usufruisce dell’aspettativa.