La Corte di Cassazione con la sentenza n. 208196 del 1997 ha chiarito in modo definitivo la natura e le differenze tra registro di classe e registro personale.
Secondo questa sentenza il registro di
classe è un atto pubblico “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale
nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di
fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la
quotidiana annotazione della presenza”. Viceversa il registro personale
attraverso il quale il docente raccogliere le annotazioni sul processo di
apprendimento degli alunni, è un documento utile nelle operazioni del consiglio
di classe in sede di espressione di scrutinio.
Sempre la Corte di Cassazione a tal
proposito afferma: “La mancanza di tale registro renderà forse più complicato
lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo
il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali
annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente
è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e
non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata
nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del
giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a nota di
demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità
della valutazione finale dell’alunno”. Per quanto detto il controllo materiale
del registro di classe da parte di un’organizzazione scolastica deve essere
superiore a quello del registro personale di un docente.
Però le abitudini e le consuetudini di
alcune scuole registrano il fatto che i registri personali sono custoditi negli
appositi cassetti (chiusi a chiave) in sala insegnanti, mentre i registri di
classe a volte vengono lasciati incustoditi nelle aule di riferimento.