I dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti, qualsiasi siano i motivi che possono spingere alla richiesta, non è consentito ricevere l’anticipo del proprio TFR prima della cessazione del servizio. C’è da considerare, tra le altre cose, che il TFR del dipendente pubblico è calcolato sugli ultimi 12 mesi di servizio e, quindi, non è neanche possibile quantificarlo prima che il servizio sia effettivamente concluso. Quando il dipendente smette di esercitare la propria carriera per dimissioni o per accedere alla pensione c’è il cosiddetto “ultimo miglio” con il quale, poi, si quantifica il TFR o il TFS spettante. Pertanto un insegnante non può ricevere parte del TFR prima di andare in pensione. Però a fronte della recente deliberazione del CdA dell’INPS, gli iscritti al Fondo che hanno optato per il passaggio dal TFS al TFR (cosiddetti “iscritti optanti”) e gli aderenti già in TFR hanno diritto, a decorrere dal 1° febbraio 2023, ad un’anticipazione del TFR, maturato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, tramite il Fondo Credito dell’INPS (più precisamente nominato Fondo di “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”).