Alunno bocciato in prima elementare nel 2010. Genitori ricorrono al TAR ottenendo una sentenza favorevole nel 2023
Un alunno frequentante la prima elementare, nell’anno scolastico 2009/2010, presso il Circolo didattico Via Ugo Bassi, Scuola Primaria “Silvio Zavatti”, con provvedimento del Consiglio di classe del 10 giugno 2010, non viene ammesso alla classe successiva.
I genitori del minore ricorrono al Tar Marche per chiedere in via cautelare la sospensione della bocciatura, adducendo comportamenti gravemente illegittimi da parte della scuola.
Il Tar accoglie la richiesta e con ordinanza del 21 luglio 2010 sospende la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con la seguente motivazione “emergendo prima facie un’evidente ed ingiustificata discrasia fra la valutazione del primo e quella del secondo quadrimestre”.
L’alunno viene iscritto con riserva alla classe seconda e prosegue regolarmente il suo iter di studi, senza interruzione alcuna, sino al conseguimento della licenza media e del diploma di scuola superiore.
Intanto i legali chiedono al Tar la fissazione dell’udienza del merito per conferire definitività giuridica alla vicenda e, dopo tredici anni, viene fissata l’udienza di discussione per il 21.12.2023.
Per l’udienza di merito l’alunno, divenuto nel frattempo maggiorenne, si costituisce in proprio. Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 910/2023, mette la parola fine alla vicenda, conferendo definitività giuridica alla situazione. Dichiara cessata la materia del contendere stante l’avvenuta conclusione del percorso scolastico dello studente, con onere per il Ministero dell’Istruzione di rifondere ai ricorrenti l’importo delle spese di cancelleria sostenute per incardinare il procedimento nell’anno 2010, a cui erano stati costretti per consentire il regolare percorso di studi ad un alunno di sette anni, destinatario di un provvedimento di bocciatura in prima elementare.