La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali

 


L’art. 8 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che “La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”.